Corpo europeo di solidarietà, una breve analisi
Il 2 ottobre è stato approvato dal Parlamento dell’Unione Europea il Regolamento 1475/2018 sul Corpo Europeo di Solidarietà, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Oltre trecentocinquanta milioni di euro sono stati stanziati per il triennio 2018-2020 per progetti di volontariato e di formazione/lavoro, rivolti ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni.
Il Regolamento prevede la possibilità per i Paesi interessati di mettere a disposizione dei beneficiari anche alcuni fondi nazionali ed affida alle Agenzie interne il compito di dare attuazione al Regolamento stesso.
Il Regolamento sul Corpo Europeo di Solidarietà prevede le seguenti azioni:
a) Volontariato
Attività non retribuita, svolta da giovani in forma individuale, per un periodo massimo di 12 mesi, oppure in gruppo con il coinvolgimento di giovani provenienti da Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.
b) Tirocini e lavori
Il Tirocinio è un periodo di pratica lavorativa, da 2 a 6 mesi, offerta e retribuita dall’organizzazione che ospita il giovane partecipante al Corpo Europeo di Solidarietà.
Il tirocinio è rinnovabile una volta sola per una durata complessiva di 12 mesi; deve includere una componente di apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto scritto e siglato all’inizio del tirocinio, in conformità alla normativa vigente nel Paese in cui il tirocinio si svolge.
“Il tirocinio non deve sostituire posti di lavoro.”
Il lavoro consiste in attività di solidarietà, per un periodo da 3 a 12 mesi, retribuita dall’organizzazione che assume il giovane partecipante al Corpo Europeo di Solidarietà; deve includere una componente di apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto di lavoro scritto che rispetti i termini e le condizioni di lavoro definiti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi applicabili nel Paese in cui il lavoro viene svolto.
c) Progetti di solidarietà
Iniziative di solidarietà nazionale non retribuite, di durata da 2 a 12 mesi, promosse da gruppi di almeno 5 giovani partecipanti, al fine di affrontare i problemi della loro comunità locale.
d) Attività di rete
Attività nazionali o transfrontaliere volte a rafforzare la capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di qualità, nonché finalizzate ad attirare nuove adesioni al Corpo Europeo di Solidarietà, favorire lo scambio di buone pratiche, migliorare l’efficacia e l’impatto del Corpo Europeo di Solidarietà.
Le nostre considerazioni:
Rileviamo che l’iniziativa di per sé positiva si scontra con una ripartizione sbilanciata dei fondi.
Secondo l’articolo 9 del Regolamento, solo un decimo delle risorse previste (vedasi articolo 7) risultano dirottate sui progetti di formazione/lavoro di cui al punto b) ed il novanta per cento riservate ai progetti di volontariato di cui al punto a).
L’attività di volontariato, encomiabile e capace di sprigionare energie positive nel Paese, non deve essere sostitutiva di forza lavoro regolarmente contrattualizzata.
La possibilità di finanziare organizzazioni a scopo di lucro apre alla possibilità di utilizzare il finanziamento pubblico per sopperire alle esigenze di personale, tramite gruppi di giovani.
Il Dipartimento Giovani del Movimento demA – democrazia autonomia auspica che il Governo tramite la sua Agenzia riesca ad ottimizzare l’arrivo di fondi per progetti in Italia e a vigilare sul rispetto dei principi stabiliti nel Regolamento 1475/2018.
Federico Ciancio – Responsabile Nazionale Dipartimento Giovani