UN ALTRO STUDENTE MORTO IN UNO STAGE FORMATIVO
Per quanto dovuta ad un tragico incidente stradale, la morte di Giuseppe ci ricorda che in Italia la stessa legge espone a gravi rischi tanto gli studenti della scuola statale quanto quelli della formazione professionale regionale.
Il 3 novembre del 2017 viene emanato dal Governo un atto in sé gravissimo che viola lo stesso originario concetto di alternanza scuola lavoro e lo spirito delle direttive europee: si tratta del Decreto interministeriale 195 del 3 novembre 2017 – Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, anche in ordine alla sicurezza.
Nel decreto vengono previste alcune cose:
1. Lo studente è immesso a pieno titolo nel ciclo produttivo.
2. Lo studente è assimilato al lavoratore in materia di sicurezza ai sensi del dlgs 81/2008.
3. Sono previste per lo studente tre tipologie di rischio: alto (morte compresa), medio e basso per cui l’INAIL provvede ad assicurarli. Non esiste alcuna tutela specifica della condizione giuridica della persona/studente o in formazione professionale che, a digiuno di tutto, dovrebbe invece essere necessariamente impiegata in mansioni che non esigano una preventiva esperienza di tipo tecnico o di progressiva acquisizione di consapevolezza sui pericoli concreti e le emergenze della mansione a cui si è destinati.
NON ESISTE ALCUN ACCORGIMENTO CHE TENGA LEGITTIMAMENTE LONTANI GLI STUDENTI DA LAVORAZIONI O SITUAZIONI PERICOLOSE, anzi queste sono ampiamente previste dalla norma e questo NON HA ALCUN SENSO né educativo e nemmeno di “buon senso”.
demA rivendica che SUBITO SI DEBBA PROCEDERE ALL”ABROGAZIONE del DI 195/2017 (regolamento dell’alternanza scuola/lavoro) e ad escludere gli studenti da ogni attività ragionevolmente comportante rischio di incidenti e che concorra al ciclo produttivo delle aziende in cui si svolgono gli stage. Per quanto riguarda la scuola statale, È BENE RICORDARE CHE l’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO NON ESISTE PIÙ PERCHÉ SOPPRESSA DALLA L. 107/2015 che l’ha trasformata in PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che sono tutt’altra cosa e lo studente non può e non deve essere inserito nel processo produttivo.
La Scuola è un’altra cosa!
Va quindi subito abrogato il c. 33 della L. 107/2015 (obbligatorietà e monte ore) e per l’espletamento di stage formativi va finalmente data attuazione ai cc. 40 e 41 della L. 107/2015 (istituzione dell’albo delle aziende e degli enti accreditati per la collaborazione con le scuole per lo svolgimento dei percorsi PCTO) sulla base della conformità al rispetto delle norme su sicurezza e inquadramento giuridico). Per il mondo della Formazione Professionale regionale non può essere eluso l’art. 48 del Dlgs 276/2003 (detto legge Biagi) che istituisce l’”Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione” in base alla quale per i soggetti in formazione deve essere stipulato un regolare e tipicizzato contratto di lavoro con regolare salario. Ma, anche in questo caso la norma va integrata con paletti che adeguino i percorsi all’effettiva capacità di assorbimento del rischio da parte di ragazzi alla loro prima esperienza.
demA è e resterà affianco agli studenti e alle scuole per la tutela delle persone e per la restituzione alle scuole del loro pieno ed autonomo ruolo di ambiente di apprendimento, di studio e di formazione umana sottratta alle logiche del mercato e del profitto ed esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia per la morte di Giuseppe.
Ufficio di Presidenza demA