Storica sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani sull’ergastolo ostativo

LA PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI SULL’ERGASTOLO OSTATIVO.

Il fatto.

La Corte Europea dei Diritti Umani, lo scorso 8 ottobre ha pronunciato una sentenza che potremmo definire storica, chiedendo all’Italia di rivedere le sue norme sull’ergastolo ostativo. La Corte ha infatti affermato che l’ergastolo ostativo è contrario all’art 3 della Convenzione Europea per i Diritti

Umani, che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti.
La detta sentenza ha destato l’indignazione di molti, perfino del Ministro Bonafede, mentre ha ricevuto il plauso dei radicali e di molte associazioni, tra cui “Nessuno tocchi Caino”.

L’ergastolo ostativo.

Ma cosa è l’ergastolo ostativo? Per ergastolo ostativo s’intende la pena che prevede la reclusione a vita, il cosiddetto “fine pena mai” nel senso che impedisce la concessione di benefici.
Infatti, secondo la legge italiana, chi viene condannato all’ergastolo ha diritto ad alcuni benefici (es. semilibertà) e può usufruire di permessi-premio. Inoltre dopo 26 anni di reclusione al condannato all’ergastolo può essere concessa la libertà condizionale se durante la detenzione ha osservato una buona condotta tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.
Invece l’ergastolo ostativo, che viene inflitto a soggetti di particolare pericolosità che hanno commesso delitti di notevole gravità (ad es. sequestro di persona a scopo di estorsione o associazione di tipo mafioso), non permette di concedere al condannato alcun tipo di beneficio o di premio.

La sentenza della CEDU.

La Corte Europea si è pronunciata in merito al ricorso a Strasburgo di Marcello Viola, un capocosca calabrese, detenuto a Sulmona per 4 ergastoli a seguito di omicidi, sequestri di persona, detenzione di armi ed ha rilevato che la dignità umana è al centro del sistema istituito dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo e che non si può privare una persona della sua libertà senza lavorare contemporaneamente sulla sua reintegrazione e senza darle la possibilità di recuperare un giorno questa libertà. Pertanto, la Corte ha sancito che l’ergastolo inflitto al Viola, atteso il disposto dell’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario (ergastolo ostativo) limiti eccessivamente la prospettiva di riabilitazione della persona interessata e la possibilità di riconsiderazione della sua pena e soprattutto ha ritenuto che la stessa collida con l’articolo 3 della Convenzione. In particolare la Corte riconosce che è vero che il regime interno offre alla persona condannata la scelta di collaborare o non con la giustizia, ma dubita della libertà di scelta e dell’opportunità di stabilire un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale della persona condannata. Nel caso di specie il motivo principale del rifiuto di diventare un collaboratore di giustizia risiede, secondo il ricorrente, nella paura di mettere in pericolo la propria vita o quella della propria famiglia.

La Corte conclude, dunque, che il difetto di collaborazione non può sempre essere collegato a una scelta libera e volontaria né giustificata dalla persistente aderenza ai valori criminali e dal mantenimento dei legami con l’organizzazione mafiosa. La Corte nota, inoltre, che – al contrario – ci si possa ragionevolmente aspettare la situazione in cui un condannato collabori con le autorità senza che il suo comportamento rifletta un effettivo ravvedimento da parte sua o una sua reale dissociazione dall’ambiente criminale. Invece, considerando la cooperazione con le autorità come unica dimostrazione possibile della dissociazione della persona condannata e il suo emendamento, secondo la CEDU non si tiene conto di altri indizi di progressi compiuti dal detenuto. In effetti, non è escluso che la dissociazione dall’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso rispetto alla collaborazione con la giustizia.

La Corte ricorda che il sistema penitenziario italiano offre una serie di opportunità progressive come il lavoro all’esterno, la semi-libertà, la libertà condizionata, il cui scopo è promuovere il processo di reintegrazione del detenuto. Tuttavia Viola non ha beneficiato di queste opportunità di progressivo reinserimento sociale nonostante dai rapporti di osservazione dell’Istituto di pena dove è astretto, presentati a sostegno della sua richiesta di liberazione condizionale, abbiano indicato un cambiamento della persona giudicata positivamente. Certo, la Corte riconosce che i reati per i quali è stato condannato il Viola sono di particolare pericolosità. Tuttavia contesta il fatto che l’uomo, soltanto perché non ha collaborato con la giustizia, si sia visto rifiutare alcuni benefici e ribadisce che l’articolo 3 della Convenzione vieta ogni punizione inumana o degradante. Infine, nella medesima sentenza la Corte ricorda che la dignità umana al centro del sistema messo in atto dalla Convenzione impedisce la privazione della libertà di una persona senza allo stesso tempo fornirle alcuna reintegrazione e senza darle la possibilità di recuperare un giorno la libertà. Pertanto, la Corte considera che l’ergastolo inflitto al Viola, stante il disposto dell’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, limiti eccessivamente la prospettiva di sviluppo della persona interessata e possibilità di riconsiderazione della sua pena. Inoltre la Corte, con la medesima sentenza, ha condannato l’Italia al pagamento di € 6.000,00 per spese processuali.

Il commento.

La sentenza della Corte Europea ha fatto molto discutere ed in molti temono, del tutto infondatamente, che in virtù di questa decisione ergastolani incalliti ritorneranno in libertà. Abbiamo spiegato in maniera tecnica che non è proprio così e che la Corte Europea ha dichiarato che bisognerà valutare caso per caso. Come pure siamo in attesa di una importante pronuncia della Corte Costituzionale in proposito.

Il movimento demA è animato da un forte senso di giustizia. Tuttavia non dimentica l’importanza del rispetto delle garanzie costituzionali dei diritti fondamentali ed il rispetto della persona e della dignità umana che costituiscono il fondamento stesso della Costituzione repubblicana. Quindi anche il sistema penitenziario deve ispirarsi a tali valori e deve garantire la possibilità di una rieducazione e di una emenda attraverso la pena, che non può essere esclusa in via presuntiva dal fatto che il condannato non abbia voluto divenire un collaboratore di giustizia. Anzi, vi sono molti casi (da ultimo quello di Brusca), in cui non vengono accordati al condannato, pur essendo questi un collaboratore di giustizia, alcuni benefici. Secondo la Corte Europea in Italia vi è un ampio margine di discrezionalità, da verificare di volta in volta, nel decidere se sussistono o meno i presupposti di concessione delle misure alternative e se il condannato non può essere costretto a scegliere tra collaborazione o carcere con “fine pena mai”.

Quello affrontato dalla Corte Europea è un tema che riguarda questioni di fondo della giurisdizione penale: il ruolo del processo penale e le sue finalità ma soprattutto la funzione della pena, ossia se sia uno strumento meramente afflittivo o mezzo di emenda.

Appare necessario e doveroso per la cultura giuridica progressista ricominciare a riflettere e interrogarsi su questi temi. La riflessione appare tanto necessaria se si pensa che ci si dovrà misurare con una serie di progetti di riforma penale e penitenziaria.

DemA si batterà sempre perché sia garantito il principio dell’effettività della pena, bilanciandolo tuttavia con il rispetto della persona e della dignità umana e soprattutto perché ogni modifica normativa sia sempre costituzionalmente orientata.

Maria Giovanna Castaldo
Responsabile Nazionale Dipartimento Giustizia