Noterella a margine del Decreto Minniti
di Giuseppe Aragno
Francesco Puglisi era a Genova, nel luglio 2001, ma non torturò e non uccise. La Cassazione, che ha evitato il carcere agli uomini in divisa dopo la Diaz e Bolzaneto, a lui ha dato 14 anni di galera. Sono venuti ammazzamenti umanitari, bombe intelligenti e fuoco amico e chi s’è visto s’è visto. E’ stato come dire: ti prudono le mani? Percorri la via «legale» e passa all’incasso: una «guerra per la pace» o la «democrazia da esportare, tutta ammazzamenti «umanitari», che se poi centrano ospedali e scuole, sta tranquillo, c’è la stampa che dice «è fuoco amico» o «nemico sbagliato». Tu rientri e fai la carriera in polizia. Lì ai modi bruschi non si fa caso: il terrorismo c’è per coprire ogni infamia.
A chi sa di storia, il «caso Genova» e Francesco Puglisi ricordano gli eterni «spettri del ’98», i processi politici costruiti ad arte contro gli operai e Giovanni Bovio, l’avvocato che in Tribunale parlava per gli imputati e ammoniva le classi dirigenti:
«Noi chiediamo di rimuovere gli ostacoli che fanno il lavoro impossibile e voi ci rispondete con aspre sentenze e i figli armati contro i padri. Per carità di voi stessi, giudici, per quel pudore che è l’ultimo custode delle società umane, non fateci dubitare della giustizia. Noi fummo nati al lavoro, non fate noi delinquenti e voi giudici!».
I tribunali li «fecero delinquenti» e Umberto I, che aveva premiato le fucilate sul popolo inerme, pagò con la vita. La violenza del potere genera violenza e il tribunale nazista che volle morti i cospiratori della «Rosa Bianca», quello repubblicano che da noi assolse i responsabili morali del delitto Rosselli, benché legalmente costituiti, non hanno legittimità storica. Tra Bruto e Cesare la storia non cerca colpevoli ma registra un dato: il tiranno arma la mano dell’uomo libero.
Sul terreno della giustizia siamo fermi a Crispi che, accusato di violare la legge proclamando lo stato d’assedio, antepose la sicurezza alla legalità: «una legge eterna impone di garantire l’esistenza delle nazioni; questa legge è nata prima dello Statuto». Un principio eversivo, che fa dell’eccezione la regola, ignora la giustizia sociale, unica garante della sicurezza dello Stato e di fatto ispira ancora i nostri legislatori in materia di ordine pubblico e conflitto sociale. Nel 1862, all’alba dell’Italia unita, la legge Pica sul cosiddetto «brigantaggio», mezzo «eccezionale e temporaneo di difesa», prorogato però fino al 31 dicembre 1865, apre l’eterna stagione delle leggi speciali. Di lì a poco, in una riflessione affidata a un volantino sfuggito al sequestro, Luigi Felicò, un internazionalista che conosce la galera borbonica, non ha dubbi: con l’unità, la sorte del dissidente politico è peggiorata.
Normativa emergenziale, come figlia naturale di una vera e propria cultura della crisi, indeterminatezza e strumentale confusione tra reato comune e reato politico, sono diventati così i perni della gestione e della regolamentazione del conflitto sociale. Un’impostazione che nemmeno il codice Zanardelli adottato nel gennaio nel 1890, sceglie di abbandonare. Certo, per il giurista liberale, la sanzione deve rispettare i diritti dell’uomo. Di qui, libertà condizionale, abolizione della pena capitale e discrezionalità del giudice nella misura dell’effettiva colpevolezza del reo. Non sarebbe stata un’inezia, se Zanardelli, però, non avesse affidato la tutela dello Stato nei momenti di crisi sociale a un «Testo unico» di Polizia, cui regalò basi teoriche forti e strumenti pericolosi quanto efficaci: istigazione all’odio di classe e apologia di reato, crimini imputati a chi esaltava «un fatto che la legge prevede come delitto o incita alla disobbedienza […], ovvero all’odio tra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità».
La definizione volutamente vaga del reato fornisce agili strumenti repressivi e lo Stato, che non dà risposte al malessere delle classi subalterne, può criminalizzare le lotte operaie, in nome di norme che sono contenitori vuoti, pronti ad accogliere le strumentali “narrazioni” di una polizia per cui anche il generico malcontento e una marcata diversità rispetto alla cultura dominante è «pratica sovversiva». Tra crisi, indeterminatezza e natura emergenziale della regola – un’emergenza spesso creata ad arte e più spesso figlia legittima dello sfruttamento – diventavano così dato storicamente caratterizzante di una giustizia fondata su una “legalità ingiusta”, sulla tutela di privilegi a danno dei diritti, mediante insieme di norme che consentono di tarare la repressione sulle necessità e sugli interessi dei ceti dirigenti.
Il fascismo al potere sterilizza molte norme introdotte da Zanardelli, finché nel 1930 vara codice «suo», firmato da Alfredo Rocco, che incredibilmente sopravvivere al regime. La repubblica, infatti, sacrifica alla «continuità dello Stato» l’idea di tornare a Zanardelli e conferma Rocco, “tecnicamente” più moderno, ma soprattutto molto più autoritario. In attesa – si dirà – di un nuovo codice che, però, Delusa la legittima attesa, la conseguenza di quella grave scelta consente oggi, in un clima di nuovo autoritarismo, di tornare al reato di «devastazione e saccheggio» e spezzare così la vita di un giovane, senza che in Parlamento una voce denunci la natura classista dell’operazione e i «caratteri permanenti» che segnano trasversalmente le età della nostra storia contemporanea: nessuna risposta alla sofferenza di chi paga la crisi, criminalizzazione del dissenso, indeterminatezza di norme volutamente discrezionali e impunità assicurata alla «genetica devianza» di alcuni corpi dello Stato. Senza contare lo stretto rapporto tra politica e malavita organizzata. Una voce libera che domandi perché il codice penale italiano, che non prevede in modo serio il reato di tortura, consente al torturatore di perseguire il torturato che si ribella.
Mentre si ciancia ogni giorno di democrazia, si continua a ignorare il nodo storico che la soffoca, un nodo che mai sciolto, nemmeno con il mutare della vicenda storica; un nodo che ha impedito cambiamenti radicali persino nel passaggio dalla monarchia alla repubblica: liberale, fascista o repubblicana, in tema di ordine pubblico, l’Italia ha un’identità che non muta col mutare dei tempi. Da un lato, infatti, l’uso intimidatorio e per certi versi terroristico dell’emergenza legittima la ferocia delle misure repressive presso l’opinione pubblica; dall’altro l’indeterminatezza della norma lascia mano libera a una repressione generalizata. E’ una sorta di blando “Cile dormiente”, che si desta appena una contingenza negativa fa sì che, per il capitale, soprattutto quello finanziario, mediazione e regole democratiche siano merci costose che non hanno mercato e pretenderebbero di controllarlo. Su questo sfondo si inseriscono le più o meno lunghe fasi repressive – lo stato d’assedio nel 1894, le cannonate a mitraglia nel maggio ‘98, la furia omicida in piazza durante i moti della Settimana Rossa, il fascismo, Avola, e, per giungere ai nostri giorni, Genova 2001. In questo quadro si spiegano l’indifferenza per la tortura, le impunite morti «di polizia» e i loro tragici connotati: Frezzi ammazzato di botte in una caserma di Pubblica Sicurezza, Acciarito torturato, Passannante ridotto alla pazzia, Bresci «suicidato» e il suo fascicolo sparito, Anteo Zamboni linciato dopo un oscuro attentato a Mussolini che consente di tornare alla pena di morte, e via via, Pinelli, Cucchi, Uva, Aldrovandi, Magherini e i tanti sventurati che nessuno paga.
Non è questione di momenti storici. Se nel 1894, mentre lo scandalo della Banca Romana svela i contatti mai più interrotti tra politica e malaffare, per colpire il PSI, Crispi si «affida» all’esperienza di un prefetto per un processo che non lasci scampo – e il processo truccato si farà – la repubblica cancella la verità col segreto di Stato. In ogni tempo, indeterminatezza e discrezionalità della legge consentono di colpire il dissenso come e quando si vuole. In età liberale a domicilio coatto ti manda la polizia, col fascismo il confino non riguarda i magistrati e il “Daspo” che Maroni e la Cancellieri, avrebbero invano voluto estendere al dissenso di piazza, con Minniti è sanzione amministrativa. Quale criterio regoli da noi il rapporto legalità, tribunali, miseria e dissenso emerge da dati che non ci parlano di età liberal-fascista, ma repubblicana: dal 1948 al 1952, mentre nei grandi Paesi europei si contano in piazza da tre a sei morti, qui la polizia fa sessantacinque vittime. Nove furono poi i morti nel 1960, in due caddero ad Avola nel 1968 e si potrebbe proseguire. Nel 1968, quando una legge poté deciderlo, l’Italia scoprì che la repubblica aveva avuto quindicimila perseguitati politici con pene carcerarie dure come quelle fasciste. Di lì a poco, all’ennesima emergenza – stavolta è il terrorismo – si replicò col fermo di polizia, la discrezionalità della forza pubblica nell’uso delle armi e leggi sulla detenzione, nate per essere eccezionali, ma ancora vigenti, quasi a dimostrare che di eccezionale da noi c’è stata solo la stagione democratica nata con la Resistenza.
Così stando le cose, mentre una protesta di piazza costa a un giovane dodici anni di galera e un poliziotto che uccide per strada un ragazzo inerme se la cava con nulla, una domanda è d’obbligo: perché si fanno carte false per archiviare la Costituzione antifascista e nessuno si preoccupa di cancellare il codice fascista? Perché così si può mandare in galera un barbone, chi non si è mai data una mano e assolvere ladri di Stato e mafiosi in veste di statisti.